Ecco un Avvocato a cui penso quando scrivo “con la schiena dritta e senza compromessi”…intervistato da un giornalista di cui ho già detto che fa, nel modo più normale possibile, solamente bene il suo mestiere: SCRIVE le notizie (TUTTE) CHE SIANO GRADITE (o spesso SGRADITE) AI POTENTI. So che loro si arrabbieranno moltissimo ma lo scrivo col cuore, da vittima del DisatroDerivati italiano ed interpretando i sentimenti delle migliaia di colleghi imprenditori che hanno bagnato di lacrime le mie vecchie spalle: Riccardo e Marcello, in modo diverso ma complementare siete gli “angeli” (legale e giornalistico) del sito www.disastroderivati.it e di TUTTE le sue VITTIME”!

Piera Levo

 

BistolfiPerché le banche applicano continue rinegoziazioni, anche tante in pochi anni (si veda anche «Plus24» in edicola sabato 13 aprile), sui contratti derivati sottoscritti dalle imprese?
I motivi possono essere diversi. Anzitutto le banche operano come intermediarie e il loro guadagno consiste proprio nelle commissioni di intermediazione che percepiscono in occasione della rinegoziazione. A tal proposito mi viene in mente quanto dichiarato da un importante dirigente di un grande gruppo bancario italiano alla Consob: «La rinegoziazione è lo strumento da cui le banche non possono comunque prescindere per raggiungere gli obiettivi di budget assegnati». Inoltre, attraverso le continue rimodulazioni, creano un vincolo di dipendenza del cliente verso di loro.

In che senso «si crea vincolo di dipendenza del cliente verso la banca»?
Nel senso che, nella quasi totalità dei casi, in occasione della rinegoziazione il mark to market negativo di chiusura del contratto estinto (anticipatamente) viene compensato dalla banca con la stipula di nuovo swap con upfront di pari importo. Considerato però che le banche non sono enti di beneficenza, la struttura del nuovo contratto è ulteriormente sbilanciata a sfavore del cliente sia in termini probabilistici, sia di asimmetria tra guadagni e perdite, in quanto la banca, oltre caricare il mark to market del contratto estinto, applica commissioni occulte non trascurabili.

Cosa sono i costi occulti applicati dalle banche (sia nei derivati venduti alle imprese sia agli enti locali)?

I contratti derivati generano obbligazioni di pagamento che dipendono, per una o entrambe le controparti, dall’andamento di tassi (interesse o cambi) rilevati a date future. Per molti contratti, la struttura dei pagamenti è complessa a tal punto da non renderli riconducibili a prodotti finanziari i cui prezzi siano direttamente osservabili. Risulta perciò difficile per la controparte non bancaria valutare l’equità delle obbligazioni derivanti dal contratto. La commissione è implicita nel senso che sarebbe stata evidente se la controparte non bancaria avesse potuto osservare (cosa che avviene per contratti standardizzati) il prezzo di mercato del contratto che stava sottoscrivendo. Trattandosi di prodotti Otc (Over the counter) non esiste una quotazione ufficiale.

Ma come si fanno a calcolare questi costi occulti?
Mediante il ricorso a metodologie finanziarie di valutazione, basate su modelli stocastici che descrivono l’evoluzione nel tempo dei tassi di interesse, si può identificare la differenza tra il prezzo equo che il contratto avrebbe dovuto avere e quello che invece è stato implicitamente addebitato e che rende l’operazione finanziaria non equa (unfair). Queste commissioni (o per meglio dire margine lordo) sono calcolate come la differenza tra il valore di mercato del contratto ed eventuali scambi monetari (premi). Scostamenti sostanziali, tra prezzo applicato e prezzo equo teorico, indicano la presenza di un prelievo occulto operato dalla controparte bancaria che, unitamente ai costi di strutturazione/collocazione e per l’accollo del rischio, concorre a configurare la commissione implicita.

Il Sole 24 Ore, 13 aprile 2013

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